Referendum cannabis:  Inammissibile?

Il referendum sulla cannabis risulta «Inammissibile» secondo il parere della della Corte costituzionale.

Per capire se una sostanza psicotropa è illegale o meno si devono consultare le apposite tabelle, stilate dal Ministero della Salute, come stabilito dall’Articolo 73 Testo unico stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), che riguarda la “Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”.

La proposta del referendum riguarda soprattutto l’abrogazione dell’articolo 73 comma 1: scomparsa della coltivazione delle sostanze stupefacenti di cui alle tabelle 1 e 3, che non includono neppure la cannabis ma includono il papavero, la coca, le cosiddette droghe pesanti, tra le attività penalmente punite. La cannabis è nella tabella 2.

Le caratteristiche che deve avere una sostanza per essere considerata una droga sono:

– produrre tolleranza: la capacità dell’organismo di sopportare a dosi gradualmente più elevate la  tossicità delle sostanze;

– creazione della dipendenza: necessità di assumere tali sostanze per evitare crisi di astinenza: il degradare dell’effetto, soprattutto a livello psichico, della medesima dose, con conseguente necessità di aumentare la dose per produrre lo stesso effetto.

Si tende poi a suddividere le varie sostanze in più o meno pericolose a seconda degli effetti che danno. In base a questa valutazione si sono stilate le tre tabelle che determinano quali sono le sostanze legalmente perseguibili.

Se analizziamo le caratteriste che deve avere una droga possiamo vedere che l’alcol le possiede  tutte, anzi le statistiche dicono che in percentuale muoiono 30 persone per abuso di alcol e malattie correlate e 1 a causa dell’abuso di tutte le altre sostanze stupefacenti, ma l’alcol è legale e fa guadagnare un sacco di soldi allo stato.

Allora basterebbe legalizzare l’uso della cannabis, così da togliere potere alle mafie e aumentare le entrate dello stato…

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